Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/2002 n. 290

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con Legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata Legge n. 59 del 1997.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della Legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con Legge.

23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente Legge. Note all'art. 18:

- Il testo dell'art. 20 della già citata Legge 5 agosto 1978, n. 468 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233) è il seguente: "Art. 20 (Impegni)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per Legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finchè il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante Decreto da registrarsi alla Corte dei conti. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2. Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più limiti d'impegno. Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa. Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare. Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata. Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'art. 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della Legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della presente Legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre".

-Il testo del comma 4 dell'art. 14 della Legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il

- Il testo dell'art. 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente: "Art. 126 (Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato). I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente Decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con Decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della Legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale".

 

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